L’articolo 41 del D.lgs.81/2008 descrive le caratteristiche della SORVEGLIANZA SANITARIA, ovvero dell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art.2 comma 1 del D.lgs 81/08).

Inizialmente in tale articolo non era prevista la possibilità di effettuare una visita Preventiva in fase Preassuntiva.

Tale norma è stata modificata dal D.Lgs. 106/2009, nel quale si definisce che il Medico Competente, nell’ambito del programma di sorveglianza sanitaria, può effettuare anche visite mediche Preventive in fase Preassuntiva (comma 2, lett. e bis). L’obiettivo di tale visita è di verificare l’idoneità alla mansione specifica prima dell’assunzione; la scelta di effettuare tale tipologia di visita spetta al Datore di Lavoro e la sua effettuazione al Medico Competente ed, in alternativa, ai dipartimenti di Prevenzione delle ASL.

La visita medica preventiva in fase preassuntiva è obbligatoria?

No, come abbiamo già detto, è facoltativa. Il Datore di Lavoro, a sua discrezione, può richiederne l’effettuazione da parte del Medico Competente. La visita Preventiva, invece, rimane obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente (ovvero qualora il lavoratore sia esposto a rischi professionali specificati nel Testo Unico già citato).

Questa estensione della norma è stata prevista per ampliare la tutela della salute del lavoratore anche alla fase Preassuntiva, quindi a verificarne l’idoneità alla mansione specifica prima dell’esposizione a determinati fattori di rischio, potenzialmente nocivi.

Ad ulteriore tutela del lavoratore è stata indicata, anche per la visita Preassuntiva, la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Organo di Vigilanza contro il Giudizio del Medico Competente, entro 30 giorni dalla trasmissione dello stesso al lavoratore.

Questa tipologia di visita può essere esclusivamente eseguita per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria e  non può venir eseguita (come anche tutte le visite mediche di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (ad esempio nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della l. n. 135/1990).