Il Testo Unico D.lgs 81/08 determina responsabilità di attivare la sorveglianza sanitaria e di mettere il Medico Competente nelle condizioni ideali per operare e verificare che gli obblighi del Medico Competente vengano adempiuti.

Gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di Sorveglianza Sanitaria sono:

  • Nominare il Medico Competente (Il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento anche a sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano alla effettuazione della valutazione dei rischi;
  • Comunicare al medico tutte le informazioni utili allo svolgimento del compito: notizie su ciclo produttivo, valutazione del rischio e misure di prevenzione, assunzione di nuovi addetti, cambi di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) atti a permettere al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi;
  • Vigilare affinchè i lavoratori sui quali ricade l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità;
  • Richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (come ad esempio sollecitare il medico qualora non rispetti la programmazione delle visite);
  • Sostenere tutti i costi economici legati alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Gli obblighi del Medico Competente in materia di Sorveglianza Sanitaria sono:

  • Collaborare con Datore di Lavoro e Servizio di Prevenzione e Protezione nella elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • Programmare ed effettuare sorveglianza sanitaria obbligatoria mediante i protocolli sanitari determinati in base ai rischi specifici, e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;
  • Istituire, aggiornare, custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro;
  • Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • Consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa;
  • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest’ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul documento di valutazione dei rischi.