Il compito principale del Medico Competente all’interno delle aziende è quello monitorare nel tempo, attraverso l’applicazione di un corretto piano sanitario, la salute dei lavoratori stabilendone l’idoneità alla mansione.

Il Datore di Lavoro ha il dovere di monitorare l’attività del Medico, definito in giurisprudenza “coadiutore del datore di lavoro nell’individuazione dei rimedi per evitare l’insorgenza delle malattie professionali”.

In caso contrario gli può essere addebitata quella che si definisce in gergo giurisprudenziale culpa in eligendo e/o in vigilando “per aver malamente scelto il medico di fabbrica e non controllato e verificato periodicamente il suo operato”.

Il Medico Competente deve operare di concerto con gli altri componenti del servizio di prevenzione e protezione: il suo operato è a volte ritenuto come uno scomodo e costoso dovere burocratico, sottovalutando i costi indiretti della mancata prevenzione, quali infortuni e malattie professionali che sorgono non investendo le opportune risorse.

Il decalogo che segue ha l’obiettivo di aiutare a rispettare la norma ed il codice etico del Medico del Lavoro:

  1. Verifica della concordanza fra i rischi aziendali evidenziati nel documento di valutazione dei rischi ed il protocollo di sorveglianza sanitaria stabilito dal MC;
  2. Verifica della loro evidenza sul certificato di idoneità al lavoro;
  3. Verifica dell’avvenuta effettiva collaborazione del MC con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi;
  4. Verifica della diligenza e perizia nella esecuzione delle visite mediche e degli accertamenti integrativi intesa come adeguatezza di luoghi, tempi e modalità di effettuazione;
  5. Verifica del rispetto della congruenza e del rispetto della periodicità delle visite;
  6. Verifica dell’avvenuta della congruenza e del rispetto della periodicità delle visite;
  7. Verifica dell’avvenuta informazione dei lavoratori sui rischi e sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari, anche al fine di rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti;
  8. Verifica dell’effettuazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro intesi come visione diretta dei luoghi di lavoro, dello svolgimento delle mansioni e della organizzazione del lavoro con puntuale traccia scritta, contenente le eventuali osservazioni al DDL e al RSPP;
  9. Verifica dell’avvenuta comunicazione sui risultati della sorveglianza sanitaria con l’indicazione delle eventuali misure di miglioramento delle condizioni di lavoro e la valutazione dell’efficacia delle misure preventive messe in atto in azienda;
  10. Verifica della corretta gestione delle certificazioni medico-legali in caso di malattia professionale.