Il medico competente, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è una figura che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori ed in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto.

Il medico competente in particolare:

  • Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del documento della valutazione dei rischi (D.V.R.);
  • Collabora nella realizzazione di programmi di promozione della salute dei lavoratori;
  • Ove necessario, effettua la sorveglianza sanitaria come misura per la tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria è di esclusiva competenza del medico competente e comprende:

  • Visite mediche preventive, al fine di valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica;
  • Visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Oltre a questi obblighi, il medico competente deve:

  • Riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro;
  • Ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali;
  • Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.