Cosa è la Cartella Sanitaria e di Rischio?

Ogni lavoratore deve avere a suo nome e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio dove vengono inserite le condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici. Nella cartella vanno inoltre annotati eventuali livelli di esposizione professionale segnalati dal Servizio di prevenzione e protezione (come suggerito all’allegato n 3A, e il giudizio di idoneità).

La “Cartella Sanitaria e di Rischio” deve adempiere ai requisiti minimi come specificato dall’Allegato 3A del D.Lgs.81/08. La cartella può essere programmata su formato cartaceo (o informatizzato) secondo quanto previsto all’art. 53 (in base alle indicazioni previste dal decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e anche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali) (art. 41, comma 5).

Come è strutturata la Cartella Sanitaria e di Rischio?

  1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c);
  2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, comma 1, lettera c);
  3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve essere concordato con il datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera c);
  4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro (vedi Allegato 3A);
  5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa (vedi Allegato 3A);
  6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
  7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera e);
  8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d).

All’interno delle attività in cui è presente la possibilità di rischio da esposizione ad agenti pericolosi biologici, cancerogeni, o mutageni (gr. III e IV) la normativa vigente specifica l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare un registro dei lavoratori esposti.

Se i lavoratori sono esposti a tali agenti, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro deve inviare comunicazione all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL – e allegare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei lavoratori esposti (con salvaguardia del segreto professionale) e ne consegna copia al lavoratore stesso (per l’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni secondo le modalità contenute nel D.M. 155/07).