Capita spesso che poliambulatori, centri medici e società che prendono in carico i compiti di medicina del lavoro per le loro aziende clienti, abbiano affidato l’incarico di Medico Competente a uno specialista di medicina del lavoro, ma che lo stesso affidi poi le visite mediche periodiche e preventive ad altri medici, anche non specialisti.

Il rilascio dell’idoneità viene così rilasciato dal Medico Competente responsabile per la data azienda, ma utilizzando visite e cartelle sanitarie e di rischio effettuate da terzi.

Perché accade questo?

Può capitare che il Medico Competente non possa gestire le visite, comprese quelle preventive, e passi il carico di lavoro, spesso notevole, a dei centri per l’effettuazione delle visite stesse.

In altri casi la struttura affida l’incarico di Medico Competente ad una azienda cliente.

Alcuni centri, invece, hanno letteralmente ideato la cosiddetta “visita parere”, ossia, la visita medica viene effettua da uno specialista in medicina del lavoro, come “parere” nei confronti del medico competente dell’azienda, occultandola sotto forma di visita delegata.

I compiti del Medico Competente sono indelegabili, specialmente le visite mediche, e questo è indubbiamente una violazione delle norme.

I Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, ma anche le vittime stesse, devono quindi segnalare questi casi ai Servizi PSAL dell’ASL e all’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano.

Cosa dice la norma a riguardo?

Art. 25 del D.L. 81/08 – Obblighi del medico competente – lettera b): programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Art. 41 – Comma 1: La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente

Art. 41 – Comma 2: La sorveglianza sanitaria consiste nelle visite preventive, periodiche, ecc.

Sanzioni: arresto fino a due mesi o l’ammenda da 300 a 1.200 euro.

Le eccezioni

Qualora il medico non fosse in grado di svolgere parte dei suoi compiti egli non può delegarli a colleghi ma il datore di lavoro dovrebbe provvedere alla nomina di più medici.

Infatti, l’art. 39, comma 6 prevede  che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento“.

In questo caso avranno ruolo di Medico Competente più figure, ma uno solo dovrà necessariamente essere eletto come “coordinatore”.