Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 non illustra tutte le tematiche legate alla gestione del primo soccorso in azienda. Un approfondimento normativo esaustivo viene dato dal Decreto Ministeriale 388/2003 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale).
Le capacità tecnico-organizzative dei soccorritori nella prima fase di gestione dell’emergenza possono favorire positivamente la riuscita dell’intervento, ed è proprio in questa fase che il Decreto vuole agire. La presenza sulla scena dell’intervento di un lavoratore che sia adeguatamente preparato e conosca le giuste procedure per attivare la squadra di primo soccorso interno all’azienda, le azioni preparatorie per l’arrivo dei soccorsi e la capacità di riconoscere le tipologie di incidente ed il mantenimento delle funzioni vitali, assicurano la miglior gestione dell’emergenza possibile.
Il Decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell’attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
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Gruppo A:
Tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura.
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Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il Decreto prevede l’obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell’allegato 3 del D.M. 388/03.
La formazione dovrà essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto concerne la prova pratica.
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