Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni – L’esposizione ad agenti cancerogeni in ambito agricolo può costituire una dei fattori di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il Titolo IX, capo II del T.U. è interamente dedicato ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, e prevede vari adempimenti a carico del datore di lavoro, tra i quali:
La riduzione o l’eliminazione dell’uso di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o è meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno sia possibile in un sistema chiuso sempre che ciò sia tecnicamente possibile; se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. (L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII al T.U.).
In caso di autocertificazione, con riferimento all’art. 29, comma 5, è richiesto che la società sia integrata con dati su: attività lavorative, quantitativi e motivazione di utilizzo delle sostanze, numero dei lavoratori esposti e grado di esposizione, misure preventive e protettive applicate e indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
In conclusione, il DdL è tenuto ad adottare in base agli artt. 237 e 238, alcune misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a contenere i rischi sia nei casi di lavorazione ordinarie che per i casi di emergenza e/o di esposizione non prevedibile (art. 240) informando e formando (art. 239) i lavoratori sui rischi, sulle precauzioni da prendere e sulle modalità per prevenire gli incidenti e ridurne al minimo le conseguenze, anche in caso di operazioni particolari quali ad esempio quelle di manutenzione (art. 241).
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni prevede in genere l’effettuazione di esami clinici e biologici (previo informazione dei lavoratori), a valle dei quali il datore di lavoro, su parere del MC, adotta misure preventive e protettive dei lavoratori, fino all’allontanamento del lavoratore stesso (art. 42).
Per tali lavoratori è d’obbligo:
- Iscriversi al Registro gestito da Datore di Lavoro e Medico Competente, dove sia presente l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e il valore dell’esposizione (se noto), per ognuno dei lavoratori;
- La creazione di apposita Cartella Sanitaria e di Rischio a cura del Medico Competente, come da art. 25, comma 1, lett. c.