In data 15 gennaio 2015 è scaduto, per i Medici Competenti, il termine per comunicare quanto disciplinato (crediti ECM) dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3.
Per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato 150 crediti ECM di cui almeno il 70%, 105, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Come legiferato nell’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, a conferma del possesso di tale competenza è necessario che vengano trasmessi all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
L’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 considera la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro l’anno 2014.
Il Ministero ha appunto stabilito la data del 15 gennaio 2015 come termine ultimo per la trasmissione. Dopo tale data il Ministero avvierà le verifiche ed eventualmente provvederà alla cancellazione dall’ Elenco Nazionale Medici Competenti.