Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede che il lavoratore che utilizza il computer per almeno 20 ore complessive settimanali sia sottoposto all’obbligo della sorveglianza sanitaria obbligatoria (c. 1, art. 176 del Testo Unico D.lgs 81/08).
L’idoneità alla mansione però, non viene valutata esclusivamente in funzione di rischi oculo-visivi, ma anche attraverso la valutazione dei danni che possono sorgere a livello muscolo-scheletrico (disturbi osteoarticolari del sistema spalla-braccio-avambraccio-mano e della colonna vertebrale).
Potrebbe quindi rendersi necessario per il Medico Competente prescrivere approfondimenti attraverso visite specialistiche ed esami strumentali del rachide cervicale per assicurare l’idoneità all’uso dei VDT.
La normativa consente al lavoratore di richiedere una visita medica “qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2. lett. C del D.Lgs 81/08).
Sempre secondo il DLgs 81/08, “Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”, quali ad esempio particolari tipologie di schermi antiriflesso.
Il Medico competente deve valutare, nell’ambiente di lavoro, la congruità:
- della distribuzione dei videoterminali;
- dell’orario delle mansioni lavorative;
- dell’illuminazione dell’ambiente;
- della postazione di lavoro rispetto alle norme ergonomiche di riferimento.
Le visite mediche sono prescritte con cadenza biennale:
- per i soggetti che hanno ricevuto un giudizio d’idoneità (con prescrizioni o con limitazioni);
- per i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età.
In tutti gli altri casi la cadenza delle visite è quinquennale.